L’Amministrazione Finanziaria, attraverso la Risposta ad interpello n. 194 del 17 giugno, ha stabilito che, per quanto concerne il vincolo finanziario del Gruppo IVA, il riferimento al “medesimo soggetto” senza alcun espresso riferimento nella disposizione normativa alla soggettività passiva IVA dello stesso o alla sua natura non risulta ostativo al fatto che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo IVA possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario.Ne consegue, a tal proposito, che il gruppo IVA sarà composto dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla persona fisica, che resterà esclusa dal perimetro di consolidamento.
La valutazione della consistenza del vincolo finanziario è indispensabile per la creazione dell’unico soggetto IVA. Le Entrate, in aggiunta alla precisazione per cui il riferimento al medesimo soggetto esula dallo status di soggetto passivo o di natura di persona fisica o giuridica, sottolinea anche che il vincolo finanziario deve sussistere, al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del soggetto passivo unico e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto.