L’assegno è stato istituito dall’art. 66 della legge n. 448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi
disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento
economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro
privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto
all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o
affidamento preadottivo senza limiti di età. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve
essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Possono presentare la domanda le madri:

• cittadine italiane;
• cittadine comunitarie;
• cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno ;
• cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo;
• cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell’Unione o Italiano, della durata di cinque anni;
• cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
• cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D. Lgs. 19
novembre 2007, n.251).

Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo
familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore
dell’Indicatore della Situazione Economica (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di
ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Per l’anno 2024, il valore dell’ISEE da non superare è pari ad € 20.221,13 annui con riferimento ai
nuclei familiari composti da tre persone e l’importo mensile dell’assegno di maternità è pari a
404,17 per un importo totale pari a € 2.020,85.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine
perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.