Mancato adeguamento degli statuti al Codice del Terzo settore

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L’Amministrazione Finanziaria, rispondendo ad una consulenza giuridica avanzata dal Forum Nazionale del Terzo settore, ha specificato le conseguenze fiscali che conseguono il mancato adeguamento degli statuti al Codice del Terzo settore entro il 30 giugno 2020 (secondo quanto stabilito dall’art. 43 c. 4-bis, DL 34/2019) da parte delle associazioni di promozione sociale (APS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle ONLUS.
L’Agenzia delle Entrate grazie alla risposta del 25 ottobre 2019, la n. 89/E, pur condividendo quanto proposto dal Forum, hanno chiarito che gli enti in questione possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali previgenti, a patto che risultino possedenti dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al momento in cui non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo settore, ovvero fino al termine di cui al c. 2, dell’art. 104 del Codice.
Ne consegue che, fino alla data suddetta:
  • alle ODV iscritte negli appositi registri continueranno ad essere permesse le disposizioni di cui alla L. 266/91;
  • alle APS iscritte negli appositi registri continueranno ad essere permesse le disposizioni di cui alla L. 383/2000;
  • alle ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe continueranno ad essere permesse le disposizioni di cui al D.Lgs. 460/1997.

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