Requisiti rimborsi IVA per cessioni extra UE

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L’Amministrazione Finanziaria con il proprio principio di diritto ribadisce che, per la non imponibilità IVA delle cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori extra-comunitari, ovvero all’applicazione dell’imposta con successivo rimborso (art. 38-quater DPR 633/72),
i requisiti da rispettare sono:
  • cessionari possono essere solo i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
  • i beni devono essere per uso personale o familiare del viaggiatore ed « essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale» (Circ. AE 10 giugno 1998 n. 145/E), fermo restando che «l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione» (Ris. AE 7 settembre 1998 n. 126/E);
  • per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) risulti oltrepassata bisogna fare riferimento al «valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente» (art. 48 Reg. UE 15 marzo 2011, n. 282).
Sono escluse modalità che non permettono il rispetto preciso di questi requisiti, il cui fine è quello di ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche nel caso in cui il valore di ciascun singolo acquisto non superi i 154,94 euro, IVA inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente.
Inoltre la cessione deve essere documentata attraverso le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO (art. 4-bis DL 193/2016) con fattura in formato elettronico:
  • senza pagamento dell’IVA, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione (art. 26 c. 1 DPR 633/1972) – laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dalla UE;
con pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dalla UE nei termini indicati – previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/72). In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell’imposta ad appositi intermediari.
La possibilità di beneficiare della disciplina in parola in riferimento a prestazioni di servizi viene invece esclusa.

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