L’INPS ricorda che i contribuenti, che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali per gli eventi sismici 2016/2017, sono tenuti entro il 15 gennaio 2020 a versare le somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.Gli interessati possono anche avvalersi del pagamento rateale, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo. In questo caso, il versamento della prima rata coincide sempre con il 15 gennaio 2020 (art. 8, c. 1, lett. a), DL 111/2019).
Le ritenute devono essere restituite nella misura limite del 40% degli importi dovuti (art. 8, c. 2, DL 123/2019).
Per poter fruire della rateizzazione, avvalendosi della facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensili, gli interessati devono presentare l’istanza all’INPS entro il 15 gennaio 2020. Ove l’istanza sia presentata successivamente al 15 gennaio 2020, il numero delle rate è ridotto del corrispondente numero dei mesi di ritardo.
Per le istanze già pervenute e accolte dall’INPS alla data del 14 ottobre 2019 resta ferma la rateizzazione richiesta ed ottenuta, a cui si applica il beneficio dell’abbattimento al 40% previsto.
Qualora l’importo delle ritenute dovute sia già stato trattenuto interamente o in percentuale superiore al 40%, l’INPS provvede a restituire d’ufficio la somma ritenuta in eccedenza sulla prima rata utile di prestazione.
È possibile presentare presso la Struttura territorialmente competente la revoca della domanda di ripresa dei versamenti già accolta dall’INPS: in tal caso rimane a carico del contribuente l’obbligo di effettuare in via definitiva i versamenti di ritenute sospese residue direttamente all’Erario.