L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 509 dell’11 dicembre 2019 ha chiarito che per la determinazione del costo fiscale delle quote di partecipazione di un fondo estero (acquisite a titolo gratuito), il richiedente deve basarsi sul valore che le stesse avevano in capo ai Trust alla data del trasferimento e, per i redditi diversi, deve far riferimento al costo di sottoscrizione in capo ai Trust.L’Amministrazione Finanziaria ha risposto ad un interpello relativo alla determinazione del costo fiscale delle quote di partecipazione di un fondo estero acquisite a titolo gratuito.
Il quesito era inerente la corretta individuazione del costo fiscale delle quote di un fondo lussemburghese detenute dall’istante ed acquisite a titolo gratuito da parte di due trust esteri, al fine della corretta imposizione dei redditi che potrebbero derivare in caso di riscatto delle quote.