Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposito decreto del 19 luglio 2018, ha proceduto con la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Inail nel settore industriale, a partire dal 1° luglio 2018, fissando, inoltre l’entità degli importi del minimale e del massimale di rendita.
L’Inail, basandosi sui suddetti importi, chiarisce, mediante la propria circolare n. 42 del 13 novembre 2018, quelli che sono gli aggiornamenti dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.
All’interno dell’allegato 1 della citata circolare è presente anche il riepilogo per gli anni 2010 – 2018 di dette retribuzioni convenzionali.
Si ricorda che i lavoratori interessati sono:
- i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o in tirocini formativi, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione, giudici onorari di pace)
- familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230 bis c.c;
- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali ex L. n. 84/1994;
- lavoratori dell’area dirigenziale con o senza contratto part-time;
- retribuzione di ragguaglio;
- compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati;
- retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti;
- studenti addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro;
- allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.