Pubblicata Risposta Ag. delle Entrate n.72 del 20 novembre 2018
- L’Agenzia delle Entrate, attraverso il messaggio n.72 del 20 novembre 2018, ha stabilito che la contribuente che ha iniziato a lavorare nel 2014 con il cosiddetto regime di vantaggio ha la possibilità di applicare nel 2018 il regime forfettario, giacché non è previsto un vincolo di permanenza.
- In aggiunta, avendo iniziato nel 2014, avrà la possibilità (esclusivamente per l’anno corrente) godere dell’aliquota del 5% per i periodi che restano fino al completamento del quinquennio.
- Si ricorderà come, a partire dal 1° gennaio 2012, il vecchio regime dei minimi è stato integrato nel regime di vantaggio, in cui si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15% – ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.
- La lavoratrice che ha avanzato istanza, avendo iniziato l’attività nel 2014, chiedeva se poteva aderire al regime forfetario per il periodo di imposta 2018, fruendo dell’aliquota agevolata al 5% prevista per coloro che iniziano l’attività, non essendo ancora decorsi i primi cinque anni contemplati dalla norma.
- L’Ente ha così potuto chiarire che “non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l’istante può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. Peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, l’istante può, altresì, usufruire dell’aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018)”.