La Circolare n. 3, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 25 gennaio, presenta delucidazioni riguardo l’assistenza fiscale, il flusso 730-4 e i conguagli fiscali, con attenzione particolare verso gli adempimenti funzionali alla cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4.
- Le nuove indicazioni proseguono i principi delle precedenti, presenti nella Circolare n. 4/E del 12 marzo 2018.
- Come noto, i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta, che prestano assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti, inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni modello 730-4 che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta, insieme alle dichiarazioni dei redditi modello 730.
- Alla ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate, i sostituti d’imposta procedono con i conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni. L’articolo 16, comma 4-bis, D.M. n. 164/1999, prevede che i sostituti d’imposta, per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, devono ottenere in via telematica i dati presenti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate.
- Per far questo, i sostituti hanno l’obbligo di inviare all’Agenzia delle entrate, la sede telematica (propria o di un intermediario) in cui ricevere i risultati contabili.
- Questa comunicazione si può svolgere attraverso:
- – la Certificazione Unica (CU), con l’invio del quadro CT da utilizzare solo in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
- – il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per le variazioni dei dati comunicati in precedenza o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica (CU).
- Tale modello, nello specifico, è da adoperarsi, da parte dei sostituti d’imposta, allorché vogliano sostituire l’intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso o viceversa.
- La Circolare n. 4/E del 2018 prevede che, qualora il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la modifica dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, si applichi una procedura specifica mediante cui l’intermediario cessato dall’incarico comunica, tramite Pec, l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega all’Agenzia delle entrate, la quale, sempre via Pec, informa il sostituto d’imposta, sollecitandolo a presentare la comunicazione di variazione.
- La nuova Circolare dell’Agenzia sottolinea che, in esito alla procedura indicata, “risulta che alcuni sostituti d’imposta cui è stato inviato il previsto invito da parte 5 dell’Agenzia delle entrate non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti. La descritta situazione comporta una interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.”
- A questo punto l’Agenzia cancella l’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, non abbia provveduto a detta modifica. “A seguito della cancellazione – è precisato nella nuova Circolare – il sostituto d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico”.