La Risposta ad interpello n. 20 realizzata dall’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, per la determinazione del requisito della partecipazione al capitale sociale e alla partecipazione all’utile, relativamente alle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria della controllata, da escludere dal numeratore e dal denominatore nel calcolo del rapporto partecipativo, bisogna considerare anche le azioni proprie possedute dalla controllata o da società a loro volta controllate da quest’ultima.
- Dando ragione alla soluzione proposta dall’istante di contare le “azioni proprie” nella previsione di esclusione di cui al menzionato art. 120, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R., l’Erario può affermare che le azioni proprie “al pari delle azioni prive del diritto di voto, non vanno incluse né nel denominatore né nel numeratore del rapporto partecipativo di cui all’art. 120 del T.U.I.R. (sia con riferimento al rapporto di cui alla lettera a) che alla lettera b) del comma 1 di detta disposizione normativa). Ciò sempre che le disposizioni civilistiche consentano al socio di controllo di esercitare nell’assemblea ordinaria della società partecipata la propria capacità di indirizzo e influenza”.
- L’Agenzia delle Entrate può inoltre affermare, facendo ricorso ai medesimi principi di cui sopra, con riferimento alle azioni della controllante possedute dalle controllate, che per quanto riguarda le azioni detenute da società controllate nella controllante l’art. 2359-bis, comma 5, del codice civile prevede che “la società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa”.
- Giacché anche qui la capacità di voto delle azioni possedute dalle controllate nella controllante è sospesa e non attribuita ad alcuno dei soci, le stesse sono escluse sia nel denominatore che nel numeratore del rapporto partecipativo di cui all’art. 120 del T.U.I.R. (sia con riferimento al rapporto di cui alla lettera a) che alla lettera b) del comma 1 di detta disposizione normativa)