Sanzioni sospese su contrasto giurisprudenziale e poca chiarezza nella norma tributaria

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 5 febbraio 2019, n. 3277 si è espressa nel caso in cui ci fosse incertezza nelle disposizioni normative, affermando l’assenza di sanzioni fiscali, a maggior ragione se una norma di interpretazione autentica ha avvalorato la poca chiarezza della norma tributaria.
  • Quindi i giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso di una società che si opponeva ad una cartella di pagamento ICI (e relative sanzioni). Nello specifico, materia del ricorso verteva sulle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1992, poco chiare; per dissipare i dubbi, una norma di interpretazione autentica aveva cercato di far chiarezza.
  • Già in precedenza e in presenza di casi analoghi, i giudici delle Suprema Corte avevano di sovente accolto le ragioni del contribuente eliminando le sanzioni; in questa occasione, i giudici hanno aggiunto che la norma interpretativa ha mostrato come le disposizioni precedenti erano evidentemente poco chiare.
  • I giudici di piazza Cavour possono così affermare che «l’incertezza normativa oggettiva che […] costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non gi ad un generico contribuente o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale) e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione».
  • Infatti, per i togati, la mancanza di certezza normativa oggettiva tributaria risulta essere una «situazione giuridica oggettiva» che, nel caso in esame, era palesata dalla adozione della norma interpretativa successiva e nel contrasto giurisprudenziale.

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