L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso la Nota dell’11 giugno 2019, analizza gli interventi della Legge Europea 2018 (Legge 3 maggio 2019, n. 37) per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia e i termini di prescrizione delle obbligazioni doganali.
Sintetizza riguardo a:
- semplificazioni nel riconoscimento delle qualifiche professionali: modificata la nozione di cittadino dell’Unione europea “legalmente stabilito”, venendo soppresso il requisito della residenza nello Stato membro;
- regime IVA per i servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia: nell’ambito degli scambi internazionali, le prestazioni, ove relative a beni in importazione, beneficiano del trattamento di non imponibilità a condizione che il loro valore, all’atto dell’importazione, sia stato compreso nella base imponibile ai fini IVA;
- termini di prescrizione delle obbligazioni doganali: in presenza di reato, il termine triennale per la notifica dell’obbligazione doganale al contribuente è esteso da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni conformemente al diritto nazionale. Il nuovo comma 2 dell’art. 84 del T.U.L.D., come novellato dall’art. 12 della Legge europea 2018, ha, ora, stabilito in sette anni il termine utile per la notifica al contribuente dell’obbligazione doganale in presenza di reato.