L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta ad Interpello n.197 in tema la deducibilità delle perdite sui crediti.L’Amministrazione Finanziaria, tramite suddetto documento, chiarisce che la prescrizione del credito è elemento certo e preciso, che permette ad un’impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, a patto che l’inattività del creditore non abbia corrisposto ad una reale volontà liberale, che, a sua volta, dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie. Le perdite sui crediti sono deducibili qualora conseguano da elementi certi e precisi; elementi, questi ultimi, che sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Per quanto riguarda i soggetti non residenti, soprattutto nell’eventualità di debitori localizzati in un paese non appartenente all’Unione Europea, l’Agenzia già in precedenza (Circ. AE 10 maggio 2002, n. 39/E) ebbe a chiarire che “è necessario valutare attentamente gli elementi certi e precisi in funzione dei quali può essere riconosciuta la deduzione delle perdite dal reddito d’impresa”.
Le Entrate, nello specifico, avevano individuato che “nel caso di crediti vantati nei confronti di debitori non residenti, ai fini della deduzione delle perdite, allo stesso modo che per i crediti vantati nei confronti di soggetti residenti, si dovrà dimostrare la definitività della perdita del credito, conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero)”.