La Risp. Interpello AE 11 settembre 2019 n. 381, ha permesso alle Entrate di poter affermare che risulta fiscalmente “inesistente” il Trust in tutti quei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nel proprio atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni rimanga completamente o parzialmente nelle mani del disponente.Secondo l’Agenzia delle Entrate, perchè un Trust si possa considerare soggetto passivo per le imposte sui redditi, diventa elemento centrale il reale potere del Trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.
Mancando questa condizione (in pratica il reale potere resta in capo al disponente), il Trust è fiscalmente “inesistente”.
In assenza dell reale spossessamento del disponente in relazione ai beni posti nel patrimonio costitutivo del Trust, quest’ultimo si configura come “struttura meramente interposta rispetto al disponente”, cui devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal Trust (Circ. AE n. 61/E/2010).
Si presentano come tipologie da considerare “inesistenti in quanto interposte”, quelle in cui:
- il Trustee si attiene, per quanto riguarda la gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, alle indicazioni fornite dal disponente;
- al Trustee è impedito l’esercizio dei suoi poteri “senza il consenso” del disponente o del beneficiario;
- il disponente ha potere di attribuzione di beni e redditi del Trust o di concedere prestiti a soggetto dallo stesso individuati;
- ogni ulteriore eventualità in cui il potere gestionale e dispositivo del Trustee, così come individuato dal regolamento del Trust o dalla legge, si dimostri in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.