L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta ad Interpello n.400 del 9 ottobre 2019, ha stabilito che il contributo previdenziale versato e dedotto dal reddito d’impresa in regime forfettario per una quota superiore al dovuto, con un conseguente credito INPS utilizzato in compensazione, deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM (contributi previdenziali e assistenziali).L’istante fu un contribuente in regime forfettario che ebbe maturato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017, un credito pari a € 1.522,00, derivante da contributi previdenziali versati all’INPS, utilizzato in compensazione con F24 nel corso dell’anno 2018.
Il lavoratore ha chiesto delucidazioni in merito alla tassazione di una somma prima dedotta e poi compensata; nello specifico se fosse possibile scomputare l’importo del credito dai contributi previdenziali deducibili indicati nel rigo LM35 del modello Dichiarativo 2019 (periodo d’imposta 2018), invece di aggiungerlo ai redditi del rigo LM22, per evitare l’assoggettamento ad ulteriore contribuzione INPS.
L’Amministrazione finanziaria ha così stabilito che, in applicazione dell’art. 1, c. 64, L. 190/2014, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva del regime forfettario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.