Ha trovato pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 18 dicembre 2019 n. 296), il Decreto 5 novembre 2019, mediante cui il Ministero dello Sviluppo Economico modifica i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.Specificatamente, il Decreto interviene sulle modalità di accesso alla sezione del Fondo di Garanzia, sull’importo massimo del finanziamento e sulla durata del finanziamento e i privilegi.
La norma aggiorna il Decreto 4 novembre 2016, inerente gli interventi in aiuto delle aziende sequestrate e confiscate alle mafie.
Nel dettaglio, grazie all’articolo unico del Decreto approdato in Gazzetta, il governo interviene su:
- modalità di accesso alla sezione del Fondo di Garanzia, la richiesta di accesso deve essere effettuata da parte dell’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall’ANBSC, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa beneficiaria;
- importo massimo del finanziamento concedibile, passa da 700.000 euro a 2.000.000 di euro;
- durata del finanziamento, non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di cinque anni;
- privilegi, i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle pertinenze, sui macchinari e sugli utensili dell’impresa beneficiaria, «comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio»;
- trasmissione istanze, per quanto concerne le imprese sequestrate o confiscate, l’accesso ai finanziamenti agevolati è richiesto dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall’ANBSC, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa beneficiaria.