CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA

Definizione Agevolata Debiti

I soggetti in grave e comprovata difficoltà economica possono estinguere i debiti tributari, affidati all’agente per la riscossione da gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, attraverso un pagamento agevolato, qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000.

Requisito
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20.000

Tipologia del tributo
– imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
– contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Attenzione
I tributi coinvolti sono diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal D.L. 119/2018.

Definizione agevolata
Pagamento, in unica soluzione o in più rate, del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella.

Vengono escluse le sanzioni e gli interessi di mora; in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.

Le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi sono dovute in misura pari:

  • 1) al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a € 8.500;
  • 2) al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500;
  • 3) al 35%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a € 12.500.

Soggetti con procedure di liquidazione
Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata la procedura di liquidazione (art. 14-ter L. 3/2012).
I debiti di tali soggetti possono essere estinti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10% e le somme maturate a favore dell’agente della riscossione.
A tal fine, alla dichiarazione di definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.

Procedura
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la volontà a procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30.04.2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet.

Versamento

Il versamento delle somme può essere effettuato: in unica soluzione entro il 30.11.2019; in rate pari a: 35% con scadenza il 30.11.2019

  • 20% con scadenza il 31.03.2020
  • 15% con scadenza il 31.07.2020
  • 15% con scadenza il 31.03.2021
  • 15% con scadenza il 31.07.2021.

In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1.12.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.