Novità Decreto Fiscale su Detrazione IVA

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Il Decreto Fiscale, attualmente all’esame della Commissione Finanze del Senato, continene diverse modifiche all’ordinamento attuale: tra queste si segnala la semplificazione relativa alla detrazione dell’IVA. Questa permetterebbe al cessionario/committente di computare l’IVA, addebitatagli in fattura, nella liquidazione del periodo in cui l’operazione è ritenuta svolta e, quindi, l’imposta è diventata esigibile. Tutto questo purché la fattura sia resa entro i termini di liquidazione e sia stata registrata in modo puntuale. La stessa possibilità non è ammessa per quanto riguarda le operazioni svolte in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In questo caso l’imposta è da detrarsi nell’anno di ricezione del documento. L’art. 14 del Decreto Fiscale prevede quindi queste nuove discipline, le quali determinano che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, esclusi i documenti di acquisto relativi a operazioni svolte nell’anno precedente. La modifica al comma 1 dell’art. 1 D.P.R. n. 100/1998, garantisce tutto questo e tiene conto dei termini concessi per la emissione della fattura (soprattutto di quella nota come “differita”) e dei tempi di recapito della fattura elettronica, ed evita che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione.

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