Contribuenti decaduti dalla “prima rottamazione”

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Pubblicato Aggiornamento FAQ Ag. delle Entrate novembre 2018
 
  • All’interno dell’aggiornamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle FAQ pubblicato il 16 novembre, sono stati resi disponibili ulteriori due chiarimenti relativi alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 119/2018.
 
  • L’adesione alla nuova Definizione agevolata 2018 è possibile anche per coloro che avevano proceduto alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti in conseguenza del mancato versamento (tempestivo e totale) delle rate del piano di definizione. Bisognerà comunque inviare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019, per tutti o solo alcuni dei debiti compresi nella “prima rottamazione”.
 
  • Novità anche per quel che concerne la ripresa del pagamento rateale interrotto. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce che si può proseguire con la precedente rateizzazione in caso di mancato accoglimento da parte della stessa Agenzia della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentata dal contribuente.
 
  • Possibile la ripresa del pagamento della rateizzazione interrotta, anche qualora il contribuente presenti formalmente, entro il 30 aprile 2019, la rinuncia alla dichiarazione di adesione alla nuova Definizione agevolata.
 
  • Quale condizione necessaria per continuare con la precedente rateizzazione, c’è la non decadenza: infatti, il contribuente deve risultare in regola con i pagamenti delle rate fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.
 
  • Per le rateizzazioni già decadute, prima di ottenere una nuova rateizzazione il contribuente dovrà saldare integralmente le rate scadute.
 

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