Avviso N 9-2019 – Modifica del periodo di validità della dichiarazione sostituiva unica (DSU) ai fini ISEE

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All’articolo 10, comma 1, il D.P.C.M. n. 159/2013 prevede che la DSU sia valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Con l’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 147/2017, è stata apportata una prima modifica all’arco temporale di validità delle DSU, prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2019, la dichiarazione sia valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 agosto. Il D.L. n. 4/2019, in corso di conversione, ha modificato tale comma, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.
Pertanto, alle DSU presentate nell’anno 2019, a legislazione vigente, si applicano le seguenti regole:
  • DSU presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019 (ad es., una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 sino al 31 dicembre 2019). Si precisa che, le attestazioni ISEE, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31/12/2019.
  • DSU presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 sono valide dal momento della presentazione al 31 agosto 2020 (ad es., una DSU presentata il 1 ottobre 2019 è valida dal 1 ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020).
 
  • Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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