L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n.28 ha stabilito il via libera alla deducibilità delle quote di ammortamento relative agli immobili utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività commerciale dell’Associazione, nonché che siano soggette a IRES le contribuzioni annuali degli associati, anche per la parte di esse che sarà destinata al sostenimento dei costi di manutenzione.
- La richiesta di chiarimenti è nata da un’Associazione non riconosciuta senza fini di lucro, con lo scopo di “promuovere ed organizzare, a beneficio dei propri soci, attività ricreative collegate massimamente alla fruizione delle bellezze storiche, architettoniche, culturali ed enogastronomiche caratteristiche della città di (…) e del relativo comprensorio regionale”.
- L’Associazione svolge anche l’attività di mettere a disposizione dei propri soci, dei loro familiari e di eventuali ospiti non accompagnati, appartamenti corrispondenti alla tipologia scelta al momento della sottoscrizione della “Domanda di Ammissione” (Membership) e nel curarne il soggiorno fornendo servizi connessi.
- Onere degli associati è il pagamento di una quota associativa una tantum, di importo variabile in base alla tipologia di appartamento scelto, ed, annualmente, al pagamento di una quota periodica (Annual Dues) collegata alla dimensione degli appartamenti: quindi attività di natura commerciale.
L’Associazione istante chiede alle Entrate di esprimersi in merito a:
- deducibilità delle quote di ammortamento imputate in bilancio, sia ai fini IRES che IRAP, in relazione ai fabbricati uso civile abitazione in cui l’istante dichiara essere svolta l’attività dell’ente (quesito n. 1);
- irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, delle contribuzioni effettuate dai soci tramite le Annual Dues, in conseguenza del trattamento contabile che si intende adottare (quesito n. 2).
- La Fiscalità generale, per quanto riguarda il primo quesito, afferma che le quote di ammortamento, nel caso in cui fossero iscritte in bilancio in applicazione di corretti principi contabili, “siano deducibili dal reddito d’impresa, nel presupposto che i medesimi beni siano utilizzati sclusivamente nell’esercizio dell’attività commerciale dell’Associazione”.
- Per quanto riguarda invece il secondo interrogativo, le Entrate chiariscono che le contribuzioni annuali degli associati (cc.dd. “annual dues”), anche per la parte di esse che sarà eventualmente destinata al sostenimento dei costi relativi alla manutenzione ordinaria degli immobili in argomento, “dovranno continuare a rilevare, ai fini delle imposte sul reddito, come ricavi”. Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo di cui all’art. 85, comma 1, lettera a), del T.U.I.R., (in base al quale sono considerati ricavi i corrispettivi “delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”).