L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta all’Interpello n. 58 del 18 febbraio 2019 si è espressa nuovamente riguardo la possibilità di beneficiare dell’agevolazione ACE con riferimento a due distinti incrementi di capitale proprio.
- La richiesta è partita dalla società istante Alfa in qualità di soggetto nascente dalla operazione di fusione (per incorporazione inversa), a prposito del godimento del beneficio ACE per il 2016.
- La società rappresentava che la incorporante Beta aveva ricevuto in quell’anno un aumento di capitale, all’interno di una complessa vicenda di ricapitalizzazione e di conferimenti di società controllate e controllanti.
- L’Istante rappresenta che i conferimenti giunti in ultima istanza a Beta dovrebbero dar vita a beneficio della stessa un aumento di capitale proprio con rilevanza ACE, chiedendo dunque conferma della spettanza del diritto alla deduzione derivante dalla fruizione del beneficio ACE.
- La Risposta dell’Agenzia esclude che le somme che hanno determinato un beneficio ACE in capo all’istante possano avere prima prodotto un giovamento fiscale in capo ad altri soggetti del gruppo, e quindi è impossibile il verificarsi degli effetti duplicativi del beneficio che la disposizione normativa contrasta.
- L’Erario a fronte di quanto appena riportato ha espresso parere favorevole alla disapplicazione della disciplina antielusiva speciale, sebbene limitatamente alla porzione del conferimento erogato da specifici fondi.