L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’Interpello n. 67, chiarisce la posizione ufficiale su alcune tematiche, ad esempio:
- salta l’obbligo, per il soggetto non residente, di accreditamento al Sistema di interscambio per ricevere le fatture passive;
- poi il cessionario/committente non stabilito (ma identificato) ha diritto ad esercitare la detrazione sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito, anche dopo l’entrata in vigore delle nuove regole di fatturazione elettronica.
- Le istanze sono state sollevate da una società avente lo status di soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato ai fini IVA attraverso rappresentante fiscale.
- Il richiedente svolgeva operazioni di acquisto da fornitori stabiliti in Italia e necessitava di delucidazioni in merito all’applicazione delle nuove regole di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.
Inoltre, «il soggetto non stabilito ma identificato ai fini IVA in Italia, secondo lo spirito della norma, non ha l’obbligo, ma la facoltà di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture emesse, in quanto le nuove regole di fatturazione elettronica non sono applicabili nei rapporti tra un cedente/prestatore stabilito e un cessionario/committente non stabilito ma identificato».