Disapplicazione per l’immobiliare a società non operative

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L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta n. 68, pubblicata il 27 febbraio 2019, ha dato il via libera alla disapplicazione della disciplina delle società non operative per l’immobiliare che, in conseguenza di “oggettive situazioni” che determinano conseguenze obiettivamente riscontrabili, non suscettibili di valutazioni soggettive, non potrà conseguire i ricavi, gli incrementi di rimanenze, i proventi (ordinari) e il reddito nelle misure minime previste.
La posizione della Fiscalità Generale è imperniata sui principi esposti nella Circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007 che permettono alle società immobiliari (paragrafo n. 4.5) di disapplicare la normativa sulle società non operative in presenza di particolari situazioni oggettive quali, ad esempio, la “2. dimostrata impossibilità, per la società immobiliare, di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il “test di operatività” ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto.
Ciò si verifica, ad esempio, nei casi in cui i canoni dichiarati siano almeno pari a quelli di mercato, determinabili ai sensi dell’art. 9 del T.U.I.R.”.
Inoltre la Circolare n. 25/E/2007, paragrafo 8, stabilisce che: “Per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione si potrà fare riferimento ai valori (espressi in euro per mq al mese) riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare …”.
La Risposta precisa inoltre che “Qualora le quotazioni OMI relative agli anni 2018 e 2019 (ancora non pubblicate) non si discostino da quelle riportate nella presente istanza, sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni dell’istante, nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e dei suoi allegati e della documentazione integrativa, sinteticamente riportate nell’esposizione del quesito la scrivente fornisce parere positivo per il periodo d’imposta 2019 alla disapplicazione dell’art. 30 della Legge n. 724/1994”.

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