Il 12 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha avallato e pubblicato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”.Al contempo ha presentato anche le relative istruzioni e specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dal mese di marzo 2019 per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d’imposta dell’indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri dipendenti. Si ricorda, a tal proposito, che i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza direttamente, comunicano telematicamente l’esito conclusivo delle dichiarazioni (modello 730-4) all’Agenzia delle entrate che è incaricata di renderlo disponibile ai sostituti d’imposta o a loro incaricati.
Confermato che, secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 4-bis, del citato D.M. n. 164/1999, l’Agenzia delle entrate, qualora risulti impossibile rendere disponibili i modelli 730-4, li renderà ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che provvederanno in maniera autonoma ad inviarli ai sostituti d’imposta.
Il nuovo Provvedimento, che approva il modello, stabilisce, in aggiunta, le procedure di richiesta di re-invio dei dati già resi disponibili dall’Agenzia qualora ci sia stata una variazione del soggetto delegato a riceverli e, nel caso di inerzia del sostituto, stabilisce le modalità per garantire al soggetto delegato di poter comunicare l’avvenuta cessazione del rapporto di delega.
La nuova disciplina poi regola le modalità e le specifiche tecniche mediante cui il sostituto d’imposta comunica di non essere tenuto all’effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente.