La Fiscalità Generale ha fornito la Risposta ad interpello n. 76, mediante cui è intervenuta in tema di Patent Box, dirimendo un quesito relativo al calcolo del reddito agevolabile proveniente dalla concessione in uso di un software.Le Entrate hanno chiarito che tutti gli oneri legati ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma (purché fiscalmente deducibili) risultano rilevanti.
Nel dettaglio, l’Erario ha sottolineato che «concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile (in seguito anche “IP”) nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del T.U.I.R.».
Pertanto, delineati i costi, diretti e indiretti, riferiti all’IP, bisogna stimare la rilevanza fiscale relativamente alle ordinarie disposizioni del T.U.I.R.
L’Ente ha potuto così concludere affermando che «Presupposto imprescindibile per effettuare tale valutazione è ovviamente l’imputazione di detti costi al conto economico dell’esercizio di competenza salvo le eccezioni previste dall’art. 109, comma 4, del T.U.I.R., qui non riscontrabili. Alla luce dei predetti chiarimenti, si ritiene che al calcolo del reddito agevolabile debbano concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, ivi compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo».