L’Agenzia delle Entrate mediante la Risposta ad interpello n. 82, pubblicata il 25 marzo 2019 stabilisce che, qualora l’opzione per il consolidato fiscale non sia esercitata entro il tempo utile, c’è la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.La questione è stata sollevata da una società di capitali, residente ai fini fiscali, priva di stabile organizzazione in Italia ma dotata di codice fiscale italiano, che opera nel settore immobiliare. Essa è in possesso di una partecipazione nella misura del 100% in tre società italiane.
Dal periodo d’imposta 2018, il gruppo ha deciso che le tre società di capitali italiane scegliessero unitamente di aderire al regime del consolidato fiscale nazionale; tuttavia, la società non aveva presentato entro il 31 ottobre 2018 il modello di designazione e neppure la designata aveva esercitato l’opzione in dichiarazione dei redditi. Il richiedente vuole pertanto sapere se e come possano essere sanate tali omissioni anche dopo il 31 ottobre 2018 ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018.
La Fiscalità Generale ha risposto chiarendo che, per sanare il mancato esercizio dell’opzione, basta porre in essere alcuni adempimenti. Qualora non siano stati rispettati i termini per la presentazione dei modelli per l’esercizio delle opzioni, è stata prevista una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. “remissione in bonis”) pensato per scongiurare che semplici dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, impediscano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di beneficiare di benefici fiscali o di regimi opzionali.
L’Erario chiarisce che è possibile sanare il mancato esercizio dell’opzione per l’accesso al regime del consolidato fiscale nazionale procedendo con l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando allo stesso tempo l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Le Entrate, al contrario, non pensano che l’omissione in esame possa essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa.