La Rottamazione è irretrattabile

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La Suprema Corte, mediante l’ordinanza del 27 marzo 2019, n. 8555 ha stabilito che la rottamazione delle cartelle non si può ritrattare.
Infatti gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un contribuente che voleva proseguire nel giudizio al fine di ottenere l’annullamento della cartella fiscale, benché precedentemente avesse aderito alla rottamazione. Pretesa inapplicabile, soprattutto dopo che si è firmato un accordo con l’Amministrazione finanziaria.
Il caso di specie ineriva un contribuente aderente alla definizione agevolata (D.L. n. 50/2017): lo stesso aveva provveduto ad versare il totale dovuto, salvo poi pretendere il proseguimento del contenzioso, depositando istanza formale di rinuncia al beneficio della definizione per le annualità in esame.
I giudici del Palazzaccio hanno però stabilito che «La dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile».
La natura irretrattabile dell’istanza di condono ha, quindi, determinato il rigetto del ricorso del contribuente.

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