Codice tributo Bonus pubblicità

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La Risoluzione n. 41/E, predisposta dall’Agenzia delle Entrate in data 8 aprile 2019, ha istituito il codice tributo finalizzato all’utilizzo in compensazione, attraverso modello F24, del c.d. “bonus pubblicità”, ossia del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali introdotto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 .
Il beneficio, previsto purché il valore degli investimenti superi, almeno, dell’1% gli analoghi investimenti fatti sui medesimi mezzi di informazione nell’anno precedente, ammonta al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Pertanto ora, il nuovo codice cui ricorrere, per l’utilizzo in compensazione, è:
  • “6900” denominato “Credito d’imposta – Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali – art. 57-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50”.
Durante la compilazione del modello di pagamento F24, il nuovo codice tributo si trova nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, qualora il contribuente debba procedere al riversamento del credito.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

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