L’Agenzia delle Entrate attraverso la Risposta n.103 del 9 aprile 2019 ha chiarito quale debba essere il corretto comportamento ai fini dell’applicazione della disciplina sull’emissione delle fatture elettroniche, nel caso di uno studio associato di medici dentisti.L’Amministrazione finanziaria, ha fatto riferimento a quanto già affermato in precedenti occasioni, chiarendo che l’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha proibito di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni svolte da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».
Relativamente al 2019, le prestazioni sanitarie svolte nei riguardi di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI. In aggiunta, le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno essere documentate ricorrendo alla fattura elettronica via SdI.
Infine, l’Agenzia ha chiarito che le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI.