Modifiche al regime forfettario

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L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E approfondisce la sua posizione riguardo al riformato regime forfettario, a seguito delle disposizioni ex art. 1, commi da 9 a 11, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Viene chiarito subito l’ambito di intervento: «I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria», sottolinea l’Erario. “Dentro” il regime rientrano anche gli ex praticanti che hanno cominciato una nuova attività, anche nel caso in cui la svolgano principalmente nei riguardi dei datori di lavoro dove hanno effettuato il periodo di praticantato obbligatorio.
La Legge di Bilancio 2019 introduce modifiche rilevanti anche al passaggio al regime. I soggetti che erano in regime semplificato (in quanto privi dei requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario) da quest’anno hanno la possibilità di applicare il forfettario giacché sono state cancellate le cause di esclusione. I soggetti che erano in regime ordinario nel 2018, per opzione, possono inoltre passare al regime forfettario.
Previste, però, anche delle esclusioni. Fuori dal regime forfettario rimarranno gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contestualmente all’esercizio dell’attività, rientrano in società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario; comunque, qualora la causa inibitoria venga eliminata nel corso del 2019, l’accesso a questa categoria di contribuenti non può essere negato. Escluse anche le persone fisiche che esercitano prevalentemente attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
L’Amministrazione Finanziaria, nello specifico, sottolinea che «I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della P.A. che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (ISA), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate».

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