La Risposta ad interpello n. 140 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 maggio ha stabilito che è possibile il passaggio dal regime di vantaggio a quello forfettario anche in corso d’anno, qualora risulti verificata l’uscita dal primo per lo sforamento della soglia di 45mila euro di ricavi e compensi. L’Amministrazione Finanziaria ha così chiarito i dubbi avanzati da un professionista in regime di vantaggio che prevede, nel corso del 2019, di conseguire ricavi superiori a 45mila euro.Il contribuente affermava la possibilità del passaggio da un regime all’altro anche in corso d’anno.
Il Fisco afferma che, sebbene abbiano caratteristiche parzialmente diverse, i due regimi sono naturali, applicabili dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario. «Ne emerge, dunque, una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad ammettere il naturale passaggio dell’Istante da un regime all’altro per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo».
Malgrado il rinvio previsto dal regime di vantaggio alle disposizioni dei cosiddetti ex minimi, in tale eventualità non si applica l’obbligo (art. 1 c. 111 L. 244/2007) il quale fissava, per coloro che uscivano dal regime di favore per sforamento dei limiti, l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. «Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell’entrata in vigore del regime dei forfettari che, come più volte chiarito, costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche».
Le Entrate sposano la soluzione prospettata dal contribuente, chiarendo che, a fini IVA, è sufficiente che nelle fatture si riporti il riferimento al regime forfettario al posto di quello di vantaggio, mentre per l’imposizione diretta il reddito imponibile si applicherà in base alle disposizioni del regime forfettario nel corso del 2019.