Le Risposte 169 e 171 fornite dall’Agenzia delle Entrate presentano importanti precisazioni in merito alla causa ostativa al regime forfettario.Con esse l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il contribuente, nel caso in cui sia integrata la causa ostativa interente il controllo diretto di s.r.l. nel 2019, dovrà decadere dal regime per il periodo d’imposta 2020 (al netto della possibilità di applicare il regime forfetario nel 2019).
Le Entrate nella risposta alle due istanze ha fatto sempre riferimento alla recente Circolare n. 9/E/2019, mediante cui si chiarì che affinché operi la causa ostativa è necessaria la compresenza sia del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e sia dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
L’Erario chiarisce che In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Ne consegue che, il contribuente, avrà la possibilità di beneficiare per il 2019, del regime forfetario giacché la presenza della causa ostativa deve essere verificata in detto anno e – qualora sia accertata l’esistenza – dovrà decadere dal regime nel 2020.