Detrazione imposta per operazione con accordo transattivo

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L’Amministrazione Finanziaria con la Risposta all’Interpello n. 178 ha stabilito che qualora un’operazione per la quale è già stata emessa la fattura viene meno (o anche, nel caso in cui se ne riduca l’ammontare imponibile) per conseguenza di un accordo transattivo, per il cedente del bene o per il prestatore del servizio c’è la possibilità di detrarre l’imposta corrispondente alla variazione.
Le Entrate hanno precisato che la transazione è il contratto mediante cui le parti terminano una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Mediante reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Quindi, il ruolo della transazione è di concludere o prevenire una lite, ricorrendo a reciproche concessioni.
Le conseguenze della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa, in bse alla circostanza che dalla transazione non scaturiscano nuovi rapporti tra le parti. Relativamente al trattamento fiscale della transazione è dunque necessario valutare caso per caso per definire la volontà delle parti.
Il Fisco, alla luce di tutto ciò, ha chiarito che qualora un’operazione per cui sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio matura il diritto di portare in detrazione. Precisando cosa integri la dicitura “casi simili”, L’Agenzia afferma che, riferendosi anche alle figure “simili” alle cause “di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, la disciplina permette un’accezione ampia delle ragioni per cui un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile.
L’Amministrazione conferma che nel caso in cui, attraverso l’accordo transattivo, si concretizza il venir meno dell’operazione originaria fatturata, questa eventualità può integrare la fattispecie degli “eventi simili”.

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