Solo piena soccombenza Entrate porta Pace fiscale al 5%

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Due diverse risposte ad Interpelli da parte dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che al fine di definire la lite pendente in Cassazione versando soltanto il 5% del valore, è necessario che la stessa Agenzia risulti soccombente “in tutti i precedenti gradi di giudizio”.
Qualora risultasse invece parzialmente vittoriosa in un grado precedente, è impossibile il godimento della riduzione al 5%. Irrilevanza del giudicato interno
  • La soccombenza del contribuente in primo grado relativamente ad un (unico) rilievo sul quale in un secondo momento i giudici si sarebbero espressi in maniera favorevole, non cambia l’esito del giudizio di primo grado ma influisce solo sulla determinazione dell’effettivo valore della controversia.
  • Ne consegue che, essendo l’Amministrazione risultata parzialmente vittoriosa in primo grado, non si realizza la condizione della soccombenza dell’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio: ne consegue che la controversia, attualmente pendente in Cassazione, non può essere definita con il pagamento del 5% del valore della lite (Risp. AE 31 maggio 2019 n. 174).
Parziale soccombenza delle Entrate La controversia in cui l’Agenzia delle entrate è risultata integralmente soccombente in primo grado e parzialmente soccombente in secondo grado, ora pendente in Cassazione, è impossibile che venga definita in via agevolata con il pagamento del 5% delle imposte per la parte rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio e, congiuntamente, del 100% della pretesa per la restante parte in cui la società è risultata soccombente in secondo grado. Per la definizione devono essere applicate le percentuali previste in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria regionale, ovvero, il 15% sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il 100% sulla restante parte (Risp. AE 31 maggio 2018 n. 175).

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