L’Amministrazione Finanziaria, grazie alla Risposta ad Interpello n. 180 ha chiarito che la mancata di iscrizione in bilancio dei beni oggetto di rivalutazione non permette di godere del beneficio previsto dall’ultima Legge di Bilancio (art. 1 c. 940-950 L 145/2018).Nella risposta vengono analizzate le disposizioni che consentono la rivalutazione fiscale dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Occasione per la presa di posizione è la questione in merito alla possibilità o meno, in capo a un concessionario, di rivalutare alcuni beni d’impresa non iscritti in bilancio, in quanto realizzati da precedenti concessionari, e oggetto di devoluzione gratuita in favore dello Stato, al termine di scadenza della concessione demaniale marittima di cui la medesima società è titolare.
Gli immobili in esame sono stati considerati, dal punto di vista contabile, come beni “di terzi” in bilancio, grazie alla rilevazione nel conto economico di competenza delle spese di manutenzione ordinaria e tra gli oneri pluriennali quelle a carattere straordinario.
A detta del Fisco, la classificazione contabile dei beni oggetto dell’interpello tra quelli di terzi e la relativa non iscrizione in bilancio dei beni oggetto di rivalutazione non permettono di godere del beneficio relativo ai manufatti che insistono sull’area demaniale e che saranno devoluti gratuitamente allo Stato al termine della concessione.