L’Amministrazione Finanziaria, mediante la Risposta n. 209 del 26 giugno 2019 ha stabilito che, per il computo della soglia pari a 400 mila euro di volume d’affari, superata la quale scatta, dal prossimo 1° luglio, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è necessariamente rilevante l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dal contribuente effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all’anno solare, alla luce delle note di variazione.Viene così respinta la soluzione proposta dal contribuente nell’interpello, con la quale veniva chiesto di prendere in considerazione esclusivamente le cessioni a consumatori finali effettuate presso uno spaccio aperto al pubblico e documentate con scontrini fiscali, e, quindi, non anche le cessioni a titolari di partita IVA e le cessioni intracomunitarie documentate mediante fattura.
A detta delle Entrate, è rilevante il volume d’affari complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso.