Auto-determinazione Patent box per esercizio non coincidente con anno solare

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L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Ris. AE 9 settembre 2019 n. 81, ha stabilito che, relativamente al Patent box, per esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile alternativa alla procedura di ruling (art. 4 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019), i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, che utilizzano per tale periodo il modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” o il modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC”, hanno l’obbligo di riportare il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Altri dati”. Oltre all’esercizio dell’opzione così facendo comunicano il possesso della documentazione richiesta.
Il documento di prassi in oggetto si è reso necessario per evidenziare, a livello operativo, le modalità di applicazione della nuova procedura di auto-determinazione del reddito agevolabile, introdotta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita (1° maggio 2019), in caso di esercizio non coincidente con l’anno solare.
La nuova modalità precisa che la quota annuale, pari a un terzo, della variazione in diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso va riportata nel quadro RF dei predetti modelli, nel rigo RF50, colonna 1, oppure nel quadro RG del modello Redditi 2019-ENC, nel rigo RG23, colonna 13, o nel quadro RC del medesimo modello, nel rigo RC6 con il codice 14. Ai fini IRAP, i predetti soggetti indicano la quota annuale della variazione in diminuzione nel modello IRAP 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1. Qualora si aggiorni il reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa ai sensi del regime Patent box, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica nel caso in cui, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione la documentazione indicata nel provvedimento.

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