I giudici di legittimità, mediante la Sentenza n. 22675 dell’11 settembre 2019, hanno stabilito l’assenza IRAP per il medico convenzionato con il SSN che si avvale dell’aiuto di un solo assistente di sedia o di un infermiere generico.La Suprema Corte, nel caso dell’attività del medico convenzionato con il SSN, ha escluso che si verifichi un necessario automatismo che includa o escluda, in astratto, la sussistenza dell’autonoma organizzazione per l’intera categoria, confermando, al contrario, il bisogno dell’accertamento concreto, in ogni singolo caso, del ricorrere del presupposto dell’imposizione.
Qualora il medico convenzionato faccia ricorso a personale dipendente, gli Ermellini hanno precisato che non si verifica il necessario presupposto dell’autonoma organizzazione laddove lo stesso si avvalga di un assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part-time, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza accrescere le potenzialità professionali del medico.
Persino l’utilizzo di un solo collaboratore con mansioni di segreteria non è considerabile indice significativo.