L’Amministrazione Finanziaria, attraverso la Risposta ad Interpello n.391 del 7 ottobre 2019, ha stabilito che l’estromissione di beni strumentali attuata da imprese individuali in regime forfettario non assume rilevanza fiscale.In particolare per quel che concerne le plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali acquistati anche prima dell’ingresso nel regime forfettario, Le Entrate chiariscono che, nella disciplina del regime, non si trova nessun riferimento al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze, la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni.
Per l’Agenzia, dal punto di vista sostanziale, estromettere i beni non determina alcuna rilevanza fiscale, giacché la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza del regime forfettario.
Inoltre l’Amministrazione Finanziaria afferma che i contribuenti che applicano il regime forfettario annoteranno l’estromissione nei registri tenuti fino al periodo d’imposta antecedente all’ingresso nel regime forfettario che recano iscrizione dei beni immobili interessati, grazie all’esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili come anche dal registro degli acquisti IVA. Infine non sarà necessario rappresentare nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 per il periodo d’imposta 2019.