Istituzione elenco cui devono iscriversi specifici difensori tecnici

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Mediante il DM 5 agosto 2019 n. 106, pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019, si fissano le procedure di tenuta dell’elenco cui devono iscriversi specifici difensori tecnici, così come i casi di incompatibilità, rifiuto, sospensione e revoca dell’iscrizione.
Le nuove disposizioni saranno vigenti dal 1° aprile 2020. A questo elenco, conservato dal Dipartimento delle finanze del MEF, devono iscriversi i difensori tecnici (art. 12 c. 3-4 D.Lgs. 546/92):
  • impiegati delle carriere dirigenziali, direttive e di concetto dell’AF e altri enti impositori e gli ufficiali e ispettori della GdF, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di servizio effettivo di cui 10 prestati in attività connesse ai tributi, se autorizzati dal MEF, che siano a riposo da almeno due anni;
  • funzionari delle associazioni di categoria che risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza in base alla previgente normativa sul contenzioso tributario, alla data del 15 gennaio 1993;
  • soggetti già iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere;
  • dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL e i dipendenti delle imprese e delle loro controllate in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio (o equipollenti) oppure del diploma di ragioneria con la relativa abilitazione professionale (non è rilevante l’iscrizione agli albi professionali);
  • dipendenti dei CAF e delle relative società di servizi in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio (o equipollenti) oppure del diploma di ragioneria con la relativa abilitazione professionale (non è rilevante l’iscrizione agli albi professionali).

Tali difensori, sino all’entrata in vigore del nuovo elenco, dovranno continuare a iscriversi nel vecchio elenco conservato presso le Direzioni regionali dell’AE (DM 18 novembre 1996 n. 631).

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