La risposta ad Interpello n.414 dell’11 ottobre, permette all’Amministrazione Finanziaria di stabilire che la riduzione dei debiti dell’impresa, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, non costituisce sopravvenienza attiva per la parte in eccedenza delle perdite.La Risposta dell’Agenzia delle Entrate è relativa all’estensione dell’efficacia di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, introdotto dall’art. 182-bis L.Fall., garantisce all’imprenditore in stato di crisi la possibilità di richiedere l’omologazione di un accordo sottoscritto con i creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti, e la cui attuabilità sia certificata da una relazione redatta da un professionista. Nello specifico bisogna che contempli il riferimento alla sua idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori che sono rimasti estranei.
La natura contrattuale dell’accordo vincola solo i creditori che lo hanno sottoscritto e non permette che la volontà negoziale espressa sacrifichi le ragioni dei creditori dissenzienti, che conservano il diritto a essere soddisfatti per intero e alle scadenze previste.
Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti:
- ” viene meno il carattere della concorsualità perché l’accordo non coinvolge la generalità dei creditori ma solo la parte di essi che presta adesione all’accordo; manca il carattere dell’ufficialità, perché mentre le procedure concorsuali si aprono con un procedimento che coinvolge l’autorità pubblica, negli accordi di ristrutturazione il giudizio di omologa del tribunale non rileva ai fini del perfezionamento e dell’efficacia dell’impegno, ma interviene per rendere irrevocabili gli atti posti in esecuzione dell’accordo omologato.”