L’Amministrazione Finanziaria, mediante la Risposta ad Interpello n.415 del 15 ottobre 2019 ha stabilito che i soci cui la società ha addebitato la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non possono cedere alla società stessa il credito corrispondente alla detrazione.L’Agenzia delle Entrate, nello specifico, ha dato risposta all’interpello di una società che affronterà le spese per la riqualificazione energetica e che maturerà il diritto alle detrazioni; a loro volta, i soci prevedono di procedere con la cessione del credito (corrispondente alla detrazione) alla società istante da loro partecipata, in quanto hanno una limitata capienza IRPEF.
Le Entrate chiariscono che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito deve reperirsi nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, affinché si eviti che le cessioni dei crediti in argomento divengano, di fatto, strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Pertanto, i soci cui la società istante ha addebitato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, non hanno la facoltà di cedere all’istante il credito corrispondente alla suddetta detrazione.
Qualora venisse permessa tale possibilità di retrocedere il credito all’originario titolare della detrazione, si permetterebbe al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla norma.