Scioglimento contratto a effetti traslativi determina nuovo trasferimento di proprietà

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L’Amministrazione Finanziaria attraverso la Risposta ad Interpello n. 443 del 29 ottobre 2019, ha stabilito che conserva il beneficio prima casa il contribuente che, a seguito dell’acquisto a titolo oneroso di un immobile, sciolga una precedente donazione mediante cui aveva donato a terzi un altro immobile, anch’esso acquistato con l’agevolazione.
Le Entrate hanno precisato che, per quanto riguarda, la risoluzione consensuale del contratto, il mutuo consenso assolve alla funzione di ritrattazione bilaterale di un negozio per concorde volontà delle parti.
Questo accordo è espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali hanno la libertà di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, avente ad oggetto anche il trasferimento di diritti reali immobiliari, a prescindere dalla sussistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.
Quindi, lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi determina un nuovo trasferimento di proprietà.
Dato che l’accordo mediante cui si verifica la “retrocessione” del bene donato nuovamente in capo all’originario donante determina un nuovo contratto di donazione, è valido che, nel caso in oggetto, l’eventuale risoluzione per mutuo consenso dell’atto di donazione non implichi la perdita dell’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto dell’immobile.

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