Cessione di beni a creditori per concordato preventivo in continuità aziendale

Home   /   Cessione di beni a creditori per concordato preventivo in continuità aziendale
L’Amministrazione Finanziaria, con la Risposta n.462 del 31 ottobre, ha stabilito che alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione di beni nell’ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, si applicano le regole generali di determinazione del reddito d’impresa, con la conseguenza che le stesse concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.
Opportunità del pronunciamento è offerta dalla richiesta di una società in concordato preventivo con continuità aziendale (art. 160 L. Fall.), che chiede alle Entrate se, relativamente alla vendita di beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività, possa applicarsi la disposizione che prescrive la detassazione delle plusvalenze e l’indeducibilità delle minusvalenze in sede di concordato preventivo (art. 86 c. 5 TUIR).
Il Fisco ha potuto così chiarire che, premesso che con l’esenzione in parola il legislatore ha puntato alla circoscrizione della non rilevanza delle plusvalenze e/o delle minusvalenze a un’ipotesi in cui “dopo il concordato non ci sia più esercizio di impresa”, è escluso che la disposizione esentativa risulti applicabile nell’ipotesi di vendita degli immobili non strategici di proprietà, nell’ambito del concordato preventivo in continuità.
Essendo una norma con natura speciale rispetto alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa, al caso di specie devono essere applicate queste ultime.

Archivio