Art Bonus: fondamentale requisito dell’appartenenza pubblica

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L’Amministrazione Finanziaria con la Risposta n.465 del 4 novembre 2019 ha stabilito che erogazioni liberali nei confronti di una fondazione risultano ammesse all’Art bonus esclusivamente nel caso in cui siano finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile di appartenenza pubblica.
Le Entrate hanno così risposto all’interpello di una fondazione che gestisce un museo di proprietà comunale. Si ricorderà che il legislatore ha previsto un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”. Il credito è altresì previsto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”. Praticamente, l’agevolazione è pensata per le erogazioni liberali in denaro per i seguenti scopi:
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Per quanto riguarda il requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, è da ritenersi soddisfatto, oltre che dall’appartenenza a Stato, Regioni e altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni (maggioranza pubblica dei soci e partecipanti, finanziato solo con risorse pubbliche, gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, regole proprie della PA, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici).

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