L’Agenzia delle Entrate mediante la Risposta n.475 dell’8 novembre 2019 ha stabilito che ai funzionari e altri agenti dell’UE che, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’UE, fissino la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso, risulta inapplicabile il regime speciale per i lavoratori rimpatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) giacché, per quanto concerne il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea (art. 13), sono ritenuti, ex lege, fiscalmente residenti in Italia.
L’Amministrazione Finanziaria, alla luce di quanto rappresentato dall’istante circa la presenza di relazioni familiari in Italia – aspetto da cui si deduce che lo stesso si sia trasferito in Lussemburgo in ragione esclusivamente dell’esercizio delle funzioni al servizio dell’Unione – valuta che il soggetto, benché in possesso del requisito formale dell’iscrizione all’AIRE, non abbia i requisiti richiesti per l’accesso al regime agevolativo in commento.