Regime Forfettario e Contratti misti

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L’Amministrazione Finanziaria con la Risposta n.484 del 13 novembre ha chiarito che i redditi da lavoro autonomo scaturiti da “contratti misti”, istituiti da un accordo sindacale sottoscritto precedentemente al 2019, possono essere assoggettati al regime forfettario qualora non siano preceduti da un preesistente rapporto di lavoro dipendente, in quanto non comportano artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
Alla luce del fatto che la tipologia contrattuale dei contratti misti è stata istituita da un accordo sindacale sottoscritto in data 1° febbraio 2017 (quindi prima della vigenza del nuovo testo della causa ostativa previsto dalla L. 145/2018), le Entrate ritengono che la causa ostativa è inapplicabile nel caso in cui non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e nel caso in cui l’utilizzo del c.d. contratto misto non determini artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
Al contrario si applicherebbe la causa ostativa, con la conseguente esclusione dal regime forfetario, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali nel corso della sua durata, al fine di traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo

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