Agevolazioni per società cooperativa che acquista edificio residenziale e lo recupera

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L’Amministrazione Finanziaria, attraverso la Risposta ad Interpello dell’11 dicembre 2019, la n. 515, ha stabilito che sono applicabili le agevolazioni previste dall’art. 7, D.L. n. 34/2019 all’acquisto da parte di una società cooperativa di un edificio residenziale demolito da una società fallita.
Intenzione della cooperativa era quella di costruire e recuperare, con aumento della volumetria, il fabbricato in chiave antisismica per poi rivenderlo.
Nello specifico l’art. 7, D.L. n. 34/2019 stabilisce che in caso di trasferimenti immobiliari a beneficio di imprese di costruzione o ristrutturazione, qualora sussistano specifici requisiti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vanno applicate nella misura fissa di euro 200. Il beneficio è ammissibile giacché l’acquisto, come previsto dal citato articolo 7, è relativo ad un intero fabbricato.
In aggiunta, nel testo è chiarito che la società cooperativa per gli interventi effettuati può godere anche dei benefici previsti dal sisma bonus ex art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013 (acquisto di immobili ristrutturati o ricostruiti siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3). Infatti, il precedente comma 1-sexies.1, dispone che anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa possono usufruire della detrazione in esame.

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