Consorzio per la raccolta rifiuti e deducibilità contributi corrisposti a Comuni

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L’Amministrazione Finanziaria, con la risposta n.2 del 10 gennaio 2020 ha stabilito che la corresponsione di contributi ai Comuni per il recupero di rifiuti, oggetto di abrogazione da parte di legge regionale, è fiscalmente deducibile, nel rispetto del principio di competenza (art. 109 TUIR), sia nel caso in cui i contributi abbiano natura sinallagmatica sia nel caso abbiano natura tributaria.
La Suprema Corte, affermando l’illegittimità costituzionale della disposizione della legge regionale che prevedeva a favore dei Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali un indennizzo per ogni tonnellata di rifiuti recuperati, ha stabilito in via preliminare la natura tributaria del contributo relativo al trattamento di scarti animali.
Conseguentemente il pronunciamento della Consulta, la legge regionale ha abrogato la disposizione in parola che prevedeva il riconoscimento dei contributi per i rifiuti conferiti nelle piattaforme di selezione.
Quindi il Fisco si è trovato obbligato a fornire chiarimenti per quanto concerne il trattamento fiscale degli accantonamenti del Consorzio di Comuni per gli indennizzi deliberati.
Per l’Amministrazione finanziaria, in ogni caso, nel caso in cui i contributi in esame abbiano natura sinallagmatica, nonché nel caso in cui non l’abbiano (sulla falsariga di quanto già statuito dalla Corte costituzionale) la corresponsione degli stessi ai Comuni sarebbe fiscalmente deducibile.
L’onere in commento riguarda lo svolgimento dell’attività del consorzio medesimo: nel primo caso assumerebbe la classificazione di costo d’esercizio dell’attività del Consorzio a fronte di un’obbligazione sorta sulla base di una pattuizione contrattuale e, nel secondo caso, a fronte della rinuncia a un diritto controverso subordinata al ricorrere di precise condizioni da parte del Consorzio comunque inerente lo svolgimento dell’attività svolta del consorzio medesimo.

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